La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 28 settembre 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 (nella
parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere
rapporti con i componenti della famiglia d’origine entro il quarto grado di parentela), sollevata
dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione.
Nella decisione in esame il giudice delle leggi ha premesso che, anche a livello legislativo, si è da tempo affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda,
sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.
Esclusa l’irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell’adozione in casi particolari,
prospettata nell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha affermato che la stessa
formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 porta ad escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore adottato. Mentre, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prosegue la Corte, attiene “inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali”, gli indici normativi presenti nella l. n. 184, letti nella prospettiva costituzionale del minore e della sua identità, inducono a ritenere che, quanto all’interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma si limiti ad introdurre una presunzione solo iuris tantum, superabile laddove, nel
preminente interesse del minore, la rottura di tali relazioni possa cagionargli un pregiudizio.
Con riferimento alla realizzazione del miglior interesse del minore, la Corte ha affermato che: “Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di
abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro
rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla
sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.
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